28/02/2022
TUTTI PAZZI PER SB110
Puntata n. 51 - “Da due a cinque sfumature di ... penale”
La lettura del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, al di là della reale bontà delle sue disposizioni in termini di efficacia chirurgica per un concreto contrasto alle frodi nel SB110, per contro, di certo fa riemergere una costante culturale tipicamente italiana, ossia: quando le cose vanno male, bisogna aprire una nuova stagione di "caccia alle streghe".
In questo caso, i soggetti dal naso adunco che vengono prioritariamente additati come responsabili di "incantesimi", "pozioni magiche" e sortilegi di ogni genere, tali da confondere le menti di chiunque e di piegarli ai propri incondizionati voleri, sono i professionisti tecnici abilitati.
Soggetti che, si badi bene, è noto a tutti essere degli storici lestofanti, la cui unica ragione di vita è quella di prendersi una laurea, abilitarsi, per poi subito iniziare a imbrogliare i propri clienti, e trarre così lauti e indicibili profitti personali.
Ragion per cui è giusto inasprire a casaccio le pene con un approccio del tipo "ndove coglio coglio", anche a costi di calpestare le sfumature di responsabilità previste nel nostro ordinamento giuridico dal codice penale.
Al riguardo, in particolare, degno di evidenza è il passaggio introdotto dal nuovo comma 13-bis.1, inserito nell'art. 119 del Decreto Rilancio, in cui viene sancito che, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni:
"espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.
Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena è aumentata."
Dunque, noi professionisti tecnici abilitati siamo tutti avvisati:
se, disgraziatamente, omettiamo una informazione rilevante, prepariamoci ad essere gettati nelle segrete per un periodo da due a cinque anni. Periodo di reclusione durante il quale, molto verosimilmente, saremo anche condannati ai lavori forzati.
Altrimenti come potremo pagarci anche la multa da 50.000 a 100.000 euro, appioppata di quella "e" congiuntiva del testo normativo che esclude perentoriamente la sanzione come alternativa al carcere?
Punizione questa auspicabile, naturalmente, sempre sperando di non essere prima bruciati vivi in piazza.
Ah, quasi dimenticavo: per sapere a chi compete, poi, di stabilire esattamente cosa sia una "informazione rilevante", si prega di rimanere sintonizzati su questo canale. Perché quasi sicuramente a breve, per via di questa insaziabile bulimia normativa senza freno, uscirà un nuovo brillante "decretino".
Questa volta però "sul libero esercizio professionale dell'arte divinatoria sulla definizione dei reati altrui".
Arrivederci alla prossima puntata.